La Proletaria — Cooperativa di Abitazione S.c.r.l.
In consultazione

Regolamento per
l'Assegnazione in Godimento
degli Alloggi

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2026, il nuovo Regolamento rappresenta un passo importante nel percorso di trasparenza e semplificazione avviato dalla Cooperativa negli ultimi anni.

Con questo testo il CDA intende rafforzare la chiarezza delle regole che governano l'assegnazione degli alloggi, adottare un unico modello — la concessione in godimento a proprietà indivisa — più coerente con la natura mutualistica della Cooperativa, e offrire ai soci strumenti di tutela più precisi in ogni fase del rapporto associativo.

Un impegno centrale che il CDA conferma con questo regolamento è quello che ha guidato la gestione in questi anni: mantenere i corrispettivi di godimento tra i più contenuti possibile, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Cooperativa e con la necessità di tutelare e conservare nel tempo il patrimonio immobiliare comune nell'interesse di tutti i soci.

📋 Approvato dal CDA il 27/03/2026 🏛 Ratifica Assemblea: 23/05/2026 📄 24 articoli + Allegato A

Cronoprogramma

Il percorso che porterà alla ratifica definitiva del regolamento prevede fasi di consultazione dei soci e due incontri informativi aperti a tutti.

27
MAR
27 Marzo 2026
Approvazione prima versione — CDA Completato
Il Consiglio di Amministrazione approva il testo del nuovo Regolamento e nomina la Commissione incaricata di raccogliere e valutare le osservazioni dei soci.
31
MAR
31 Marzo 2026
Pubblicazione e apertura consultazione Fase attuale
Il testo viene pubblicato sul sito web della Cooperativa. Si apre ufficialmente la fase di consultazione: i soci possono leggere il documento e inviare osservazioni scritte.
11
APR
11 Aprile 2026
Primo incontro informativo
Riunione aperta a tutti i soci presso la sede della Cooperativa in Via Giotto 6, Trezzo sull'Adda. Orario: ore 15:00. Illustrazione dei contenuti e raccolta osservazioni.
18
APR
18 Aprile 2026
Secondo incontro informativo
Seconda sessione aperta ai soci presso la sede della Cooperativa in Via Giotto 6, Trezzo sull'Adda. Orario: ore 10:00. Termine per l'invio di osservazioni scritte alla Commissione.
20
APR
20 Aprile 2026
Vaglio finale della Commissione
La Commissione nomina le osservazioni pervenute, redige una relazione di merito e la trasmette al Consiglio di Amministrazione con le eventuali proposte di integrazione.
22
APR
22 Aprile 2026
Delibera CDA — Testo definitivo
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva del testo regolamentare, con recepimento delle osservazioni della Commissione. Formalizzazione della versione da sottoporre all'Assemblea.
23
MAG
23 Maggio 2026
Assemblea Generale dei Soci — Ratifica definitiva Obiettivo
L'Assemblea Generale dei Soci (convocata in seconda sessione) ratifica il Regolamento. A partire da questa data il testo entra in vigore a tutti gli effetti, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 per le assegnazioni già in essere.

Cosa prevede il nuovo Regolamento

Il testo, articolato in 24 articoli e un Allegato A, introduce importanti novità rispetto alla versione precedente. Ecco i dieci punti fondamentali.

Art. 2
01
Solo concessione in godimento
L'assegnazione avviene esclusivamente in regime di concessione in godimento a proprietà indivisa (art. 2515 c.c.). Non è un affitto: è la realizzazione del diritto del socio conseguente al rapporto associativo con la Cooperativa.
Art. 5–6
02
Tre criteri di assegnazione
Gli alloggi vengono assegnati secondo: (a) graduatoria lista di prenotazione — almeno 80% degli alloggi; (b) emergenza sociale documentata — fino al 10%; (c) cambio alloggio su richiesta del socio — fino al 10%.
Art. 7
03
Lista di prenotazione e graduatoria
La graduatoria è formata in base alla data di presentazione della domanda, assicurando priorità a chi è iscritto da più tempo. La lista è permanentemente affissa in bacheca nella sua versione aggiornata.
Art. 8
04
Deposito cauzionale
Il CDA fissa per ogni immobile un deposito cauzionale infruttifero, non superiore a sei mensilità del corrispettivo. Può essere versato in unica soluzione o a rate in caso di comprovate difficoltà. Viene restituito al termine del rapporto, al netto di eventuali danni.
Art. 16–17
05
Corrispettivo mutualistico
Il corrispettivo non è un canone di mercato: è una partecipazione ai costi di gestione del patrimonio comune. Si adegua annualmente in misura non superiore al 75% della variazione ISTAT-FOI, senza delibera assembleare.
Art. 4.3
06
Agevolazioni per fragilità
Il CDA può ridurre temporaneamente il corrispettivo per soci in condizioni certificate di difficoltà economica o sociale. Limite: massimo 3 soci contemporaneamente, durata max 12 mesi, rinnovabile una sola volta per ulteriori 6 mesi.
Art. 19–20
07
Obblighi di occupazione e lavori
Il socio è tenuto all'occupazione personale e continuativa dell'alloggio. È vietata qualsiasi cessione, sublocazione o comodato a terzi. Per interventi che modifichino struttura o impianti è necessaria la previa autorizzazione scritta del CDA.
Art. 21
08
Successione in caso di decesso
In caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite subentra di diritto nella concessione. In mancanza, può subentrare qualsiasi convivente da almeno un anno. La domanda va presentata al CDA entro 30 giorni dal decesso.
Art. 22
09
Revoca: procedure e garanzie
La revoca è possibile per morosità grave (oltre 3 mensilità), perdita della qualità di socio, mancata occupazione oltre 6 mesi o gravi violazioni. Prima di deliberare, il CDA contesta formalmente e concede almeno 30 giorni per regolarizzare. Il socio può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni.
Allegato A
10
Manutenzioni: chi paga cosa
L'Allegato A definisce con precisione la ripartizione degli interventi. Le parti comuni e strutturali sono a carico della Cooperativa. Le parti interne all'alloggio (serramenti, pavimenti, rubinetteria, tinteggiatura, ecc.) sono a carico del socio assegnatario.

I sei principi guida

L'art. 4.1 del Regolamento stabilisce che il Consiglio di Amministrazione determina il corrispettivo in base a sei criteri vincolanti, che bilanciano equità sociale e sostenibilità della Cooperativa.

B1
Equità e attenzione ai valori di mutualità cooperativa
I corrispettivi devono rispecchiare lo spirito solidaristico della cooperazione: non si persegue il profitto, ma il soddisfacimento del bisogno abitativo dei soci in modo equo e sostenibile per l'intera comunità cooperativa.
B2
Equilibrio economico-finanziario della Cooperativa
Il corrispettivo deve garantire la copertura integrale dei costi operativi e degli oneri finanziari legati al patrimonio immobiliare, assicurando che la Cooperativa operi senza disavanzi strutturali nel medio e lungo periodo.
B3
Copertura dei costi gestionali che gravano sulla Cooperativa
Rientrano in questo principio tutti i costi di amministrazione, gestione del patrimonio, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comuni, assicurazioni, imposte e ogni altro onere connesso alla gestione degli immobili sociali.
B4
Tutela della consistenza patrimoniale della Cooperativa
Il corrispettivo contribuisce a preservare e valorizzare il patrimonio immobiliare comune nel tempo, consentendo gli investimenti necessari per mantenere gli alloggi in condizioni adeguate e conformi alle normative vigenti.
B5
Parità di trattamento tra soci in condizioni simili
Soci che si trovino in condizioni soggettive e oggettive analoghe devono essere trattati in modo uniforme. Differenziazioni sono ammesse solo per obiettive diversità tra edifici o gruppi omogenei di alloggi, mai per ragioni discriminatorie.
art. 2516 Codice Civile
B6
Garanzia della continuità aziendale
In conformità agli adeguati assetti organizzativi richiesti dal Codice Civile, il corrispettivo concorre a garantire la solidità economica della Cooperativa nel tempo, tutelando i soci prestatori e l'intero patrimonio sociale da rischi di crisi aziendale.
art. 2086 Codice Civile

Incontri informativi per i soci

Prima della ratifica definitiva, organizziamo due incontri aperti a tutti i soci per illustrare i contenuti del regolamento e raccogliere le tue domande e osservazioni.

Ti aspettiamo in sede

Partecipa agli incontri per conoscere da vicino le novità del regolamento e portare il tuo contributo. Ogni incontro è aperto a tutti i soci.

Sabato 11 Aprile 2026
🕒 Ore 15:00
📍 Via Giotto 6, Trezzo sull'Adda
Sabato 18 Aprile 2026
🕒 Ore 15:00
📍 Via Giotto 6, Trezzo sull'Adda

Hai domande sul nuovo Regolamento?

Abbiamo raccolto le quattordici domande che ci vengono poste più spesso. Se non trovi risposta qui, puoi inviarci la tua osservazione o partecipare a uno degli incontri informativi.

Cosa cambia rispetto al vecchio Regolamento?
Il nuovo Regolamento semplifica il sistema adottando esclusivamente la concessione in godimento a proprietà indivisa, eliminando eventuali doppi regimi. I criteri di assegnazione sono resi più trasparenti con soglie percentuali definite (80%/10%/10%). L'Allegato A introduce per la prima volta una ripartizione dettagliata e codificata degli interventi di manutenzione tra Cooperativa e soci. Vengono rafforzate le tutele per i soci in difficoltà economica e le procedure di revoca.
Cos'è la "concessione in godimento" e come si distingue da un affitto?
Non è una locazione ordinaria. Il socio, in quanto membro della Cooperativa, ottiene il diritto di uso abitativo dell'alloggio come realizzazione del proprio diritto sociale, non come controprestazione di un canone di mercato. Il corrispettivo che paghi non è un affitto: è una partecipazione ai costi di gestione del patrimonio comune, determinata dal CDA secondo criteri di equità e sostenibilità. La concessione è disciplinata dall'art. 2515 e seguenti del Codice Civile e dallo Statuto della Cooperativa.
Come viene determinato il corrispettivo di godimento?
Il CDA lo determina sulla base di sei principi vincolanti (equità mutualistica, equilibrio finanziario, copertura costi, tutela patrimoniale, parità di trattamento ex art. 2516 c.c., continuità aziendale ex art. 2086 c.c.). Può variare per gruppi omogenei di alloggi in base a stato manutentivo, ubicazione e anno di costruzione. L'adeguamento annuale è automatico, in misura non superiore al 75% della variazione ISTAT-FOI, e non richiede delibera assembleare — viene comunicato ai soci tramite il sito web della Cooperativa.
Posso chiedere di cambiare alloggio?
Sì. Puoi presentare domanda scritta di cambio alloggio, che confluisce in un'apposita graduatoria (art. 11). La richiesta può essere presentata solo dopo 3 anni dalla stipula del contratto in essere, salvo modifiche del nucleo familiare. Non puoi fare richiesta se sei in mora con i pagamenti. Tutte le spese del cambio sono a tuo carico. Il nuovo contratto comporta la risoluzione automatica di quello precedente.
Cosa succede in caso di morosità?
Oltre 60 giorni dalla scadenza senza pagamento, il socio è considerato moroso (art. 16.6). Si applicano interessi di mora pari al tasso legale + 7%. La Cooperativa ha il dovere di attuare ogni iniziativa utile al recupero, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Prima della revoca (art. 22), vengono contestati formalmente gli inadempimenti e concesso un termine di almeno 30 giorni per regolarizzare la posizione. Se hai difficoltà temporanee, puoi richiedere al CDA un piano di rateizzazione.
Il Regolamento è già in vigore?
Il CDA ha approvato la prima versione il 27 marzo 2026. Ai sensi dell'art. 23, il Regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione del CDA, ma deve essere ratificato dalla prima Assemblea utile dei soci: la ratifica definitiva è prevista per il 23 maggio 2026. Le assegnazioni già in essere restano ferme e valide.
Cosa succede se il socio muore? Chi può subentrare?
In caso di decesso dell'assegnatario (art. 21), il coniuge superstite subentra di diritto nella titolarità della concessione, purché in possesso dei requisiti. In assenza del coniuge, può subentrare qualsiasi convivente da almeno un anno, con residenza documentata. Il subentrante deve presentare domanda al CDA entro 30 giorni dal decesso, corredata eventualmente da domanda di ammissione a socio se non già iscritto.
Posso ospitare persone nella mia abitazione o subaffittare una stanza?
La concessione in godimento è personale e incedibile. È vietata qualsiasi forma di cessione, sublocazione o comodato — anche parziale — a terzi senza espressa autorizzazione scritta del CDA (art. 19). Gli ospiti occasionali sono ammessi, ma la convivenza stabile (oltre 6 mesi) deve essere comunicata alla Cooperativa. La violazione del divieto di sublocazione costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la revoca della concessione.
Posso eseguire lavori o ristrutturare il mio alloggio?
Per la manutenzione ordinaria (riparazioni, tinteggiatura, sostituzione di componenti a tuo carico secondo l'Allegato A) puoi procedere autonomamente, dandone comunicazione preventiva alla Cooperativa. Per interventi che modifichino la struttura, gli impianti, la distribuzione interna o l'aspetto esterno è obbligatorio ottenere la previa autorizzazione scritta del CDA (art. 20), con presentazione di progetto dettagliato e conformità urbanistica. Le opere non autorizzate possono comportare l'obbligo di ripristino a tue spese e, nei casi più gravi, la revoca della concessione. Le migliorie restano acquisite alla Cooperativa al termine del rapporto senza diritto a rimborso.
Come funziona il deposito cauzionale? Quando viene restituito?
Al momento della stipula del contratto è richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo viene fissato dal CDA per ciascun complesso immobiliare, in misura non superiore a sei mensilità del corrispettivo (art. 8). Può essere versato in unica soluzione oppure, in caso di comprovate difficoltà economiche, rateizzato secondo un piano concordato con il CDA. Alla fine del rapporto il deposito viene restituito previa verifica dello stato dell'alloggio, al netto di eventuali importi dovuti per danni, morosità o altri inadempimenti.
Cosa devo fare se cambio composizione del nucleo familiare?
Hai l'obbligo di comunicare alla Cooperativa entro 30 giorni qualsiasi variazione del nucleo familiare convivente: matrimonio, unione civile, nascita di un figlio, separazione, divorzio o decesso. La variazione può incidere sui requisiti di accesso (art. 3) e aprire la facoltà di richiedere un cambio di alloggio di diversa tipologia senza attendere il termine triennale ordinariamente previsto. In caso di separazione o divorzio con assegnazione dell'alloggio coniugale all'altro coniuge, il CDA può valutare deroghe motivate ai requisiti di accesso (art. 3.3).
Quali sono i miei obblighi di residenza?
Entro 30 giorni dalla firma del contratto devi richiedere al Comune il trasferimento della residenza e del domicilio nell'alloggio assegnato (art. 9). Entro 60 giorni devi consegnare alla Cooperativa il certificato di residenza aggiornato. Il requisito di residenza deve essere mantenuto per tutta la durata dell'assegnazione: la mancata ottemperanza comporta l'addebito di tutti gli oneri fiscali e tributari conseguenti. L'assenza dall'alloggio superiore a 6 mesi consecutivi senza giustificazione documentata può essere causa di revoca della concessione.
Come si calcola l'adeguamento annuale del corrispettivo?
Il corrispettivo viene adeguato ogni anno in modo automatico, senza necessità di delibera assembleare (art. 17.2). La misura massima dell'aumento è pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT-FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), calcolata rispetto all'ultimo adeguamento o alla data di inizio della concessione. L'indice di riferimento è quello in vigore alla quarta rata trimestrale. La Cooperativa comunica l'adeguamento ai soci tramite il sito web. Il CDA può deliberare adeguamenti straordinari motivati per coprire costi imprevisti, comunicandone le ragioni ai soci con apposita delibera.
Posso accedere all'alloggio se ho già una casa di proprietà in Lombardia?
No, in via generale. L'art. 3.1 esclude dall'assegnazione i soci (e i componenti del loro nucleo familiare) che siano titolari di diritti reali su un alloggio idoneo nella Regione Lombardia, o che abbiano già una concessione in godimento attiva nel medesimo ambito. Per "alloggio idoneo" si intende un'unità residenziale di almeno 20 mq per nucleo monocomponente (+ 14 mq per ogni ulteriore componente), agibile e disponibile. Il CDA può deliberare deroghe motivate in casi eccezionali: separazione legale con alloggio assegnato all'altro coniuge, dichiarazione di inagibilità da parte dell'autorità competente, o titolarità di immobili non residenziali.

Invia le tue osservazioni

Hai tempo fino al 18 aprile 2026 per inviarci osservazioni scritte sul testo del Regolamento. La Commissione le valuterà tutte prima della delibera CDA finale.

Utilizziamo la tua email solo per confermare la ricezione dell'osservazione.
Massimo 2.000 caratteri. Puoi allegare documenti scrivendo alla sede della Cooperativa.
Osservazione ricevuta. Grazie per il tuo contributo. La Commissione la esaminerà e riceverai una conferma all'indirizzo email indicato.